Sez. L, Sentenza n. 15322 del 30/06/2009 (Rv. 609224 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE | Procedimento ex art. 420 - bis cod. proc. civ. - Deposito dei contratti collettivi - Necessità - Esclusione - Condizioni - Concorde indicazione delle parti - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Nel procedimento di accertamento pregiudiziale della validità, efficacia ed interpretazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali di cui all'art. 420-bis cod. proc. civ. non è applicabile il disposto di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - che pone a carico del ricorrente l'onere del deposito dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, sanzionandone l'omissione con l'improcedibilità del ricorso stesso - ove le stesse parti abbiano concordemente indicato le clausole contrattuali costituenti il perimetro delle disposizioni rilevanti ai fini dell'esame e dell'interpretazione delle pattuizioni di cui si lamenta la violazione o la falsa applicazione, dovendosi ritenere che una diversa soluzione, oltre ad essere improntata ad un eccessivo formalismo, finirebbe per contraddire il perseguimento delle finalità di certezza e nomofilachia sottese alla speciale procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)