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Sez. 1, Sentenza n. 9438 del 12/07/2001 (Rv. 548110 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Eccesso - Impossibilità della contestazione ex art. 384 reg. esec. cod. strada - Differenti ipotesi - Accertamento dell'impossibilità - Contenuto.
Stato
decisa il 2001-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548110-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

In relazione all'art. 384 del regolamento d'esecuzione del codice della strada (il quale identifica alcuni casi d'impossibilità della contestazione immediata, comprendendo tra questi l'accertamento della violazione dei limiti di velocità attraverso appositi apparecchi di rilevamento) va distinta l'ipotesi in cui la rilevazione dell'illecito sia stata effettuata con apparecchiatura che la consenta solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto d'accertamento, da quella, prevista in via alternativa, che il veicolo sia stato nell'impossibilità d'essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. In questa ultima ipotesi la suddetta impossibilità dev'essere valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'Amministrazione e quale risulta dalla motivazione del verbale d'accertamento che, nel caso di utilizzazione d'apparecchiature diverse da quelle menzionate nella prima parte dell'art. 384, lett. E, del citato regolamento, deve obbligatoriamente indicare le ragioni della mancata contestazione immediata.

Riferimenti normativi: (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 384, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 383), Legge 30/06/1959 num. 420 art. 383, Cod. Strada art. 200, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 200, Cod. Strada art. 201, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 201, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)