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Sez. 1, Sentenza n. 24835 del 24/11/2005 (Rv. 585024 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Contestazione immediata della violazione - Necessità - Indicazione della impossibilità di essa ex art. 384 reg. esec. cod. strada - Conseguenze - Legittimità della contestazione differita - Sindacato giurisdizionale - Contenuto.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585024-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Premesso che la violazione delle norme del codice della strada deve essere contestata immediatamente (ex art. 200, primo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992) e che l'indebita omissione di tale adempimento rende illegittimi i successivi atti del procedimento sanzionatorio, per valutare se, nel caso concreto, la contestazione immediata fosse o meno possibile deve aversi riguardo alla natura dell'infrazione contestata e ad ogni altro elemento desumibile dal verbale di accertamento, il quale deve essere preso in considerazione nella sua globalità e non solo nella parte specificamente destinata ad esplicitare la ragioni che, a giudizio dei verbalizzanti, avevano impedito la contestazione immediata della sanzione, e tenendo conto delle modalità con le quali il servizio di vigilanza era stato, nel caso di specie, concretamente organizzato dall'amministrazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST., Cod. Strada art. 200, Cod. Strada art. 201

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)