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Sez. L, Sentenza n. 12456 del 02/12/1995 (Rv. 494911 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Termine - Decorrenza - Dalla notificazione del ricorso giudiziale - Dal deposito del ricorso - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494911-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA

L'impugnazione del licenziamento, secondo la previsione dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, configura un atto a carattere recettizio, il quale si perfeziona nel momento in cui viene portato a conoscenza della controparte; pertanto, l'osservanza del termine di decadenza, fissato dalla citata norma per detta impugnazione, non può essere riconosciuta per il solo fatto che il lavoratore abbia provveduto, entro tale termine, a depositare presso la cancelleria del giudice adito il ricorso introduttivo della causa d'impugnazione del licenziamento, occorrendo anche che, nel termine medesimo, il ricorso sia stato notificato al datore di lavoro, o comunque portato a sua conoscenza con comunicazione scritta.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)