Sez. L, Sentenza n. 12507 del 21/09/2000 (Rv. 540337 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA | Termine - Decorrenza dalla notificazione del ricorso - Configurabilità - Dal deposito del ricorso - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - DECADENZA
L'impugnazione del licenziamento, secondo la previsione dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, configura un atto a carattere ricettizio, il quale si perfeziona nel momento in cui viene portato a conoscenza della controparte. Pertanto, l'osservanza del termine di decadenza, fissato dalla citata norma per detta impugnazione, non può essere riconosciuta per il solo fatto che il lavoratore abbia provveduto, entro tale termine, a depositare presso la cancelleria del giudice adito il ricorso introduttivo della causa d'impugnazione del licenziamento, occorrendo che, nel termine medesimo, il ricorso sia stato notificato al datore di lavoro, o comunque portato a sua conoscenza con comunicazione scritta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)