Sez. U, Sentenza n. 5395 del 18/10/1982 (Rv. 423160 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE FISSATO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OSSERVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO NEL PROCESSO CON IL RITO DEL LAVORO - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - INIDONEITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINE FISSATO EX ART. 6 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - OSSERVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO NEL PROCESSO CON IL RITO DEL LAVORO - IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA - INIDONEITÀ.*
L'impugnazione del licenziamento, secondo la previsione dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, configura un atto a carattere ricettizio, il quale si perfeziona nel momento in cui viene portato a conoscenza della controparte. Pertanto, l'osservanza del termine di decadenza, fissato dalla citata norma per detta impugnazione, non può essere riconosciuta per il solo fatto che il lavoratore abbia provveduto, entro tale termine, a depositare presso la cancelleria del giudice adito il ricorso introduttivo della causa d'impugnazione del licenziamento, occorrendo che, nel termine medesimo, il ricorso sia stato notificato al datore di lavoro, o comunque portato a sua conoscenza con comunicazione scritta. (Conf 5468/81, mass n 416178; (contra 4560/78, mass n 394234).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)