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Sez. 2, Sentenza n. 3165 del 09/11/1971 (Rv. 354541 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - NOZIONE - VENDITA DI MEDICINALI AGLI ENTI ASSISTENZIALI - SCONTO DEL DODICI PER CENTO A CARICO DEL PRODUTTORE PREVISTO DALLA LEGGE N 692 DEL 1955 - DEBITO DEL PRODUTTORE - NATURA.*
Stato
decisa il 1971-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354541-01

TRIBUTI ERARIALI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - NOZIONE - VENDITA DI MEDICINALI AGLI ENTI ASSISTENZIALI - SCONTO DEL DODICI PER CENTO A CARICO DEL PRODUTTORE PREVISTO DALLA LEGGE N 692 DEL 1955 - DEBITO DEL PRODUTTORE - NATURA.*

La figura del sostituto di imposta ricorre quando il legislatore, in relazione a un dato presupposto di fatto del tributo, eccezionalmente stabilisce che l'Obbligo di pagare il tributo nasca da un altro fatto, che, tuttavia, precede e condiziona il primo e cio a vantaggio della amministrazione finanziaria, la quale puo cosi accertare e colpire la manifestazione di capacita contributiva alle sue origini. La legge 4 agosto 1955, n 692, quando pone il cinque per cento dello sconto a carico del farmacista, pone contemporaneamente il residuo dodici per cento a carico del produttore, quale debitore diretto e non quale sostituto, esposto unicamente a rivalsa, per tale residuo, da parte del farmacista.*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)