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Sez. 1, Sentenza n. 4637 del 16/10/1978 (Rv. 394308 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE - SCONTO OBBLIGATORIO A CARICO DEI PRODUTTORI E DEI FARMACISTI ED IN FAVORE DEGLI ENTI MUTUALISTICI - CONVENZIONE CONFIGURANTE PER LA PARTE DI SCONTO A CARICO DEI PRODUTTORI UN DEBITO PECUNIARIO NEI CONFRONTI DEI PREDETTI ENTI - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394308-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - MEDICINALI - VENDITA - TARIFFE - SCONTO OBBLIGATORIO A CARICO DEI PRODUTTORI E DEI FARMACISTI ED IN FAVORE DEGLI ENTI MUTUALISTICI - CONVENZIONE CONFIGURANTE PER LA PARTE DI SCONTO A CARICO DEI PRODUTTORI UN DEBITO PECUNIARIO NEI CONFRONTI DEI PREDETTI ENTI - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA - ESCLUSIONE.*

In tema di sconto obbligatorio, a carico dei produttori e dei farmacisti ed in favore degli enti mutualistici, per specialita medicinali acquistate presso le farmacie dai mutuati, secondo la previsione di cui all'art 4 terzo comma della legge 4 agosto 1955 n 692, sostituito dall'art 32 del DL 26 ottobre 1970 n 745 (convertito nella legge 18 dicembre 1970 n 1034), la convenzione fra i predetti soggetti (nella specie, stipulata il 23 marzo 1956) che configuri, per la parte di sconto a carico dei produttori, un debito pecuniario dei medesimi nei confronti degli enti mutualistici, previa procedura di liquidazione demandata ad un apposito ufficio fiduciario, e, conseguentemente, consenta agli enti stessi di agire per il pagamento direttamente contro i produttori (anche in via monitoria, previa produzione della convenzione e della liquidazione dell'ufficio fiduciario), non integra una violazione delle citate norme, ma ne costituisce, al contrario, esatta applicazione, anche sul punto dell'individuazione dei soggetti attivi e passivi dei rapporti in questione. (V 1667/78, mass n 391075; (V 3165/71, mass n 354541).*

Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 32 CORTE COST., Legge 18/12/1970 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)