Sez. 1, Sentenza n. 1667 del 10/04/1978 (Rv. 391075 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI - IN GENERE - VENDITA DI MEDICINALI AGLI ENTI MUTUALISTICI - PREZZO - SCONTO OBBLIGATORIO - RIPARTIZIONE A CARICO RISPETTIVO DEL FARMACISTA E DEL PRODUTTORE - DECRETO 18 NOVEMBRE 1955 DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PREVEDENTE L'ADDOSSAMENTO A TOTALE CARICO DEL FARMACISTA DELL'ONERE COMPLESSIVO DELLO SCONTO, SALVA RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE - ILLEGITTIMITA - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - CONVENZIONE TRA ENTI MUTUALISTICI, PRODUTTORI DI MEDICINALI E FARMACISTI PREVEDENTE IL RIPRISTINO DELLA NORMATIVA EX ART 4, COMMA TERZO DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - LEGITTIMITA.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - ATTIVITA SOGGETTE A VIGILANZA SANITARIA - PRODOTTI CHIMICI E PREPARATI FARMACEUTICI - IN GENERE - VENDITA DI MEDICINALI AGLI ENTI MUTUALISTICI - PREZZO - SCONTO OBBLIGATORIO - RIPARTIZIONE A CARICO RISPETTIVO DEL FARMACISTA E DEL PRODUTTORE - DECRETO 18 NOVEMBRE 1955 DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA PREVEDENTE L'ADDOSSAMENTO A TOTALE CARICO DEL FARMACISTA DELL'ONERE COMPLESSIVO DELLO SCONTO, SALVA RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE - ILLEGITTIMITA - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - AMMISSIBILITA - CONVENZIONE TRA ENTI MUTUALISTICI, PRODUTTORI DI MEDICINALI E FARMACISTI PREVEDENTE IL RIPRISTINO DELLA NORMATIVA EX ART 4, COMMA TERZO DELLA LEGGE N 692 DEL 1955 - LEGITTIMITA.*
In tema di sconto obbligatorio sul prezzo dei medicinali in favore di determinati enti mutualistici, previsto dall'art 4 terzo comma della legge 4 agosto 1955 n 692 (nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata con l'art 32 del DL 26 ottobre 1970 n 745) nella misura del 17 per cento, di cui il 5 per cento a carico del farmacista ed il 12 per cento a carico del produttore, il decreto del 18 novembre 1955, con il quale l'alto Commissario per l'igiene e la sanita pubblica ha posto ad intero carico del farmacista lo Onere complessivo dello sconto, salva la sua rivalsa nei confronti del produttore per la quota da questo dovuta, ha introdotto una illegittima modifica dei precetti contenuti nella citata norma, che pone due distinte obbligazioni, a carico del farmacista e del produttore, e non consente di considerare il primo anche nella posizione di sostituto per il debito del secondo. Da cio consegue la disapplicabilita dell'indicato decreto, da parte del giudice, e la conformita a legge della convenzione (nella specie, stipulata il 23 marzo 1956) con la quale gli istituti mutualistici, i produttori di medicinali ed i farmacisti prevedano il sollevamento di questi ultimi dall'Onere dell'integrale pagamento dello sconto, oltre il limite della percentuale a loro carico. (V 3165/71, mass n 354541).*
Riferimenti normativi: Legge 04/08/1955 num. 692 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 26/10/1970 num. 745 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)