Sez. 1, Sentenza n. 22156 del 10/05/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 232394 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - doveri della polizia giudiziaria | Arresto in flagranza - Momento dell'arresto - Individuazione - Materiale apprensione del soggetto colto in flagranza - Redazione del verbale in un momento successivo e con indicazione dell'orario diverso da quello dell'intervento della polizia giudiziaria - Irrilevanza.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - doveri della polizia giudiziaria
In caso di arresto in flagranza rileva, ai sensi dell'art. 382 cod. proc. pen., solo la correlazione tra la commissione del fatto e l'intervento della polizia giudiziaria ed è irrilevante, pertanto, la circostanza che il verbale sia stato redato alcune ore dopo l'arresto che rechi un orario diverso da quello dell'intervento della polizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)