Sez. 5, Sentenza n. 4593 del 25/02/2010 (Rv. 611755 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE | Notificazione - Incidenza sulla perfezione dell'atto - Esclusione - Conoscenza dell'atto da parte del destinatario - Equipollenza - Conseguenze - Interesse a censurare la mancanza od invalidità della notifica - Insussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per le cui forme l'art. 18, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia all'art. 14, non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine per l'opposizione giudiziale di cui all'art. 22, comma primo, mentre la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficia la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente, impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione. Ne consegue che, qualora il contravventore, venuto in qualsiasi modo a conoscenza dell'ordinanza-ingiunzione - anche, come nella specie, attraverso una consegna informale dell'atto - intenda impugnarla, non è ravvisabile un interesse a censurare la mancanza o l'invalidità della notifica.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)