Sez. 1, Sentenza n. 871 del 18/01/2006 (Rv. 585941 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Requisiti - Natura necessaria del nesso fra antecedenti ed evento lesivo, ascrivibilità di quest'ultimo a conseguenza normale ed ordinaria del primo, ed assenza di sopravvenienza di un fatto idoneo a determinare di per sè l'evento - Necessità - Fattispecie in tema di illecito pagamento di assegno bancario.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ
In tema di illecito aquiliano, affinché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo, deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo di per sè a determinare l'evento. (Nella specie, un assegno bancario trafugato e falsificato nella prima girata era stato posto all'incasso, presentato nelle stanze di compensazione e pagato dalla banca trattaria: la S.C. ha reputato corretta la valutazione compiuta dal giudice di merito, il quale aveva ritenuto che l'autorizzazione al pagamento rilasciata dalla banca trattaria, in quanto sufficiente da sola a determinare l'evento dannoso, escludesse la concorrente responsabilità della banca girataria per l'incasso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)