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Sez. 1, Sentenza n. 1857 del 20/02/1998 (Rv. 512882 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ | Requisiti - Natura necessaria del nesso fra antecedenti ed evento lesivo, ascrivibilità di quest'ultimo a conseguenza normale ed ordinaria del primo, ed assenza di sopravvenienza di un fatto idoneo a determinare di per sè l'evento - Necessità - Fattispecie in tema di illecito pagamento di assegno bancario.
Stato
decisa il 1998-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512882-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ

In tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto idoneo di per sè a determinare l'evento (nella specie, un assegno bancario, munito di clausola di intrasferibilità e tratto sulla banca A, venne sottratto durante la spedizione al trattario, privato della menzionata clausola e, dopo tre successive girate in bianco, pagato dalla banca B ad un terzo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio e a conferma della sentenza del merito, ha escluso la responsabilità della banca B, considerando che il comportamento di quest'ultima, ove pur ritenuto antigiuridico, non sarebbe stato comunque direttamente causativo del danno subito dal traente; danno da imputarsi, invece, in via esclusiva, al successivo fatto illecito della banca A, che, in definitiva, pagò l'assegno in violazione dell'obbligo di verifica della regolare continuità delle girate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)