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Sez. 3, Sentenza n. 2589 del 20/02/2003 (Rv. 560619 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE | Partecipazione alle operazioni peritali - Mancata partecipazione a causa di un giustificato impedimento - Discrezionalità del giudice istruttore nella valutazione della giustificazione dell'impedimento - Sussistenza - Impossibilità di partecipare alle operazioni peritali - Conseguenze - Nullità a carattere relativo.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560619-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE DI PARTE - IN GENERE

In tema di consulenza tecnica, rientra nella discrezionalità del giudice istruttore stabilire se la mancata partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali sia stata determinata da un impedimento riconducibile ad eventi eccezionali e, in ogni caso, l'eventuale nullità della consulenza derivante dalla sua mancata partecipazione a dette operazioni ha carattere relativo e, conseguentemente, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della relazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)