Sez. 2, Sentenza n. 22843 del 25/10/2006 (Rv. 593047 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali - Nullità di carattere relativo - Deducibilità - Prima difesa successiva al deposito della relazione del c.t.u. - Necessità - Omissione - Conseguente sanatoria della nullità - Rinvio per esame della relazione disposta nell'udienza immediatamente successiva al deposito - Irrilevanza.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
L'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, dedotta per vizi procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienza successiva al deposito, nella quale il giudice nella quale il giudice abbia rinviato la causa per consentire l'esame della relazione, poiché le denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 87 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)