Sez. L, Sentenza n. 14483 del 23/12/1999 (Rv. 532487 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Mancata comunicazione, alle parti, della data di inizio delle operazioni peritali - Conseguenze - Nullità a carattere relativo.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE
La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione, alle parti, della data di inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod.proc.civ., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)