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Sez. L, Sentenza n. 14483 del 23/12/1999 (Rv. 532487 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE | Mancata comunicazione, alle parti, della data di inizio delle operazioni peritali - Conseguenze - Nullità a carattere relativo.
Stato
decisa il 1999-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532487-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE

La nullità della consulenza tecnica, derivante dalla mancata comunicazione, alle parti, della data di inizio delle operazioni peritali, ha carattere relativo e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione, del quale, ai sensi del secondo comma dell'art. 157 cod.proc.civ., sia stata data comunicazione, nelle forme di legge, al difensore della parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)