Sez. 5, Sentenza n. 19 del 08/01/1999 Cc. (dep. 12/04/1999) Rv. 213097 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Incompatibilità con lo stato di detenzione - Valutazione delle esigenze cautelari di particolare rilevanza che impongono il mantenimento della custodia - Sostanziale equivalenza tra il dettato del quarto comma dell'art 275 cod.proc. pen. ed il dettato dell'art 286 bis stesso codice - Arresti domiciliari - Concedibilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)
In tema di misure cautelari, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 439 del 1995, non sussiste più incompatibilità presunta tra il regime detentivo e lo stato di salute particolarmente grave di un indagato; ciò di conseguenza non esclude la applicabilità degli arresti domiciliari, sia per la ipotesi di persone affette da infezione da HIV, sia, più in generale, per i detenuti che si trovino in condizioni di salute particolarmente gravi e che appaiano in concreto incompatibili con il regime detentivo. Invero, dopo il predetto intervento della Corte costituzionale, che ha introdotto il limite delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza anche nella ipotesi prevista dall'art 286 bis cod. proc. pen., detta fattispecie è divenuta equivalente a quella prevista dal quarto comma dell'art 275 stesso codice, con la conseguenza che le due norme sono applicabili alternativamente, nella misura in cui l'uno o l'altra appaia più favorevole all'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 286 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)