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Sez. 5, Sentenza n. 2127 del 30/04/1997 Cc. (dep. 30/05/1997) Rv. 208288 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Incompatibilità con lo stato di detenzione - Valutazione delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della custodia ai sensi dell'art. 275 comma 4 cod. proc. pen. - Criteri - Deducibilità dalla presunzione prevista comma 3 dell'articolo - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208288-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di incompatibilità dello stato di salute dell'indagato con lo stato di detenzione la valutazione del giudice, fermo il principio generale per cui la custodia cautelare può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata, deve sempre prendere le mosse dalle condizioni personali dell'indagato e, accertatane l'incompatibilità con il regime carcerario, deve procedere alla ulteriore valutazione della sussistenza di condizioni di eccezionale pericolosità che impongano ugualmente l'adozione della misura custodiale. Tuttavia le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che il giudice deve prendere in considerazione ed in ordine alle quali è tenuto a motivare adeguatamente, devono ancorarsi a elementi concreti e specifici ed egli non può fare ricorso al meccanismo presuntivo di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in ragione del reato contestato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)