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Sez. 3, Sentenza n. 22883 del 06/12/2004 (Rv. 578304 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Condizioni - Manifestazione di volontà - Mancanza - Conseguenze - Azione dell'assicurato per l'integrale risarcimento del danno - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578304-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

In tema di assicurazione contro i danni, il trasferimento dei diritti dall'assicurato all'assicuratore, di cui all'art. 1916, primo comma, cod. civ., non opera automaticamente, ma è subordinato ad una manifestazione di volontà di quest'ultimo diretta al terzo responsabile. Ne consegue che solo da quel momento l'assicurato non è più legittimato a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento per essersi la legittimazione trasferita all'assicuratore e che, per contro, qualora non risulti che l'assicuratore si sia avvalso di tale facoltà, il danneggiato assicurato può agire per il risarcimento integrale verso il responsabile, senza che quest'ultimo possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)