Sez. 2, Sentenza n. 2963 del 09/10/1972 (Rv. 360711 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - COLLABORAZIONE - ESTREMI - DIPENDENTE CON MANSIONI DI RISCOSSIONI E VERSAMENTI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - COLLABORAZIONE - ESTREMI - DIPENDENTE CON MANSIONI DI RISCOSSIONI E VERSAMENTI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
La collaborazione impiegatizia, anche se di ordine, richiede sempre un minimo di discrezionalita e di poteri di iniziativa e di controllo, che non si possono riscontrare nel dipendente che abbia soltanto le mansioni di recarsi presso i clienti della ditta per incassare fatture e bollette, gia predisposte e compilate, senza la facolta di fare abbuoni o sconti e senza alcun potere di iniziativa, ovvero di recarsi presso le banche, per eseguire versamenti o accreditamenti in base alle relative distinte gia predisposte. (V 1444'69, mass n 340218; 1403'67, mass n 328024).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)