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Sez. 2, Sentenza n. 2963 del 09/10/1972 (Rv. 360711 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - COLLABORAZIONE - ESTREMI - DIPENDENTE CON MANSIONI DI RISCOSSIONI E VERSAMENTI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360711-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IMPIEGATO PRIVATO E DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - IN GENERE - COLLABORAZIONE - ESTREMI - DIPENDENTE CON MANSIONI DI RISCOSSIONI E VERSAMENTI - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La collaborazione impiegatizia, anche se di ordine, richiede sempre un minimo di discrezionalita e di poteri di iniziativa e di controllo, che non si possono riscontrare nel dipendente che abbia soltanto le mansioni di recarsi presso i clienti della ditta per incassare fatture e bollette, gia predisposte e compilate, senza la facolta di fare abbuoni o sconti e senza alcun potere di iniziativa, ovvero di recarsi presso le banche, per eseguire versamenti o accreditamenti in base alle relative distinte gia predisposte. (V 1444'69, mass n 340218; 1403'67, mass n 328024).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)