diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1403 del 15/06/1967 (Rv. 328024 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO E OPERAIO - DIFFERENZE - MANSIONI MERAMENTE ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*
Stato
decisa il 1967-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328024-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI DIPENDENTI - QUALIFICHE - IMPIEGATO E OPERAIO - DIFFERENZE - MANSIONI MERAMENTE ESECUTIVE - QUALIFICA DI OPERAIO.*

Sia l'operaio che l'impiegato prestano la loro attivita a favore dell'impresa e sono inseriti nell'organizzazione di questa, ma, mentre l'operaio si limita ad una collaborazione concretantesi in un generico apporto al processo produttivo, l'impiegato da un contributo idoneo ad integrare ed eventualmente a sostituire l'attivita propria del- l'imprenditore, sicche la sua collaborazione si sostanzia nella cooperazione con l'imprenditore nei compiti di organizzazione, propulsione, direzione e vigilanza. Pertanto, non puo qualificarsi impiegato, e deve invece qualificarsi operaio il dipendente che non abbia, sia pure in modesta misura, autonoma facolta di iniziativa e di decisione, ma svolga mansioni che, pur richiedendo un'attivita non meramente manuale, si mantengano nella sfera della semplice esecuzione e non implichino quella qualificata collaborazione che caratterizza il rapporto d'impiego.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)