Sez. 3, Sentenza n. 19249 del 04/05/2006 Ud. (dep. 01/06/2006) Rv. 234336 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Contraffazione di opere d'arte - Reato di cui all'art. 178 del D. Lgs. n. 42 del 2004 - Condizioni di esclusione - Individuazione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
In tema di contraffazione di opere d'arte, punita dall'art. 127 del D.Lgs. n. 490 del 1999, ora sostituito dall'art. 178 del D.Lgs. n. 42 del 2004, le modalità con le quali deve essere resa nota ai terzi la non autenticità dell'opera non sono rimesse alla discrezionalità del produttore o del venditore, ma deve essere effettuata mediante annotazione scritta sul manufatto, se possibile tecnicamente, e comunque la pubblicizzazione di ciò deve essere effettuata già all'atto dell'esposizione dell'oggetto, ove questa preceda la vendita.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 127 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 178
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)