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Sez. 3, Sentenza n. 26072 del 13/03/2007 Ud. (dep. 06/07/2007) Rv. 237223 - 01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Contraffazione di opere d'arte - Rapporti tra la disciplina in materia di beni culturali e la disciplina in materia di diritto d'autore - Possibilità per l'autore o per i suoi eredi di rilasciare autorizzazioni per contraffare o alterare le opere - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237223-01

PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE

In tema di tutela dei beni culturali, è configurabile il reato di contraffazione di opere d'arte previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi sostituito dall'art. 178 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) anche nel caso in cui l'autore dell'opera ovvero gli eredi di quest'ultimo abbiano autorizzato terzi a mettere in circolazione opere non autentiche. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che la titolarità del diritto d'autore comporta la disponibilità del diritto patrimoniale all'utilizzazione dell'opera ma non del diritto morale al riconoscimento della paternità dell'opera medesima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 127 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)