Sez. 3, Sentenza n. 48695 del 04/11/2003 Ud. (dep. 19/12/2003) Rv. 226867 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Contraffazione di opere d'arte - Condizioni per la non punibilità - Legge n. 1082 del 1971 - Nuove disposizioni di cui al D.L.gs. n. 490 del 1999 - Specificazione della non autenticità.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
In tema di contraffazione di opere d'arte, punita dall'art. 127 del D.L.gs. 29 ottobre 1999 n. 490, la non punibilità del fatto è esclusa, ex art. 128 dello stesso decreto, soltanto in caso di dichiarazione espressa di non autenticità mediante annotazione scritta sull'oggetto, analogamente a quanto previsto nella previgente disposizione di cui all'art. 8 della Legge 20 novembre 1971 n. 1082.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 3, Legge 20/11/1971 num. 1062 art. 8, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 127 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 128
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)