Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27501 del 10/12/2013 (Rv. 628665 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - SPESE PER LA RIPARAZIONE E RIMOZIONE | Criterio di ripartizione di cui all'art. 917 cod. civ. - Condizioni - Limiti.
PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - SPESE PER LA RIPARAZIONE E RIMOZIONE
Agli effetti dell'art. 917 cod. civ., che non distingue tra argini naturali o costruiti dall'uomo, una volta realizzato l'argine, tutti i proprietari cui esso torna utile sono tenuti a contribuire alle spese per la sua conservazione, salvo che la necessità della riparazione o la distruzione sia addebitabile ad uno dei medesimi proprietari, il quale in tal caso è tenuto a sopportare integralmente il costo del ripristino.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 917
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)