Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 04/04/1987 (Rv. 452329 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PROPRIETÀ - ACQUE - SPONDE, ARGINI, RIPE - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La disciplina degli artt. 915, 916 e 917 cod. civ. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque" concerne sia i corsi naturali delle acque, sia i corsi delle acque irrigue, data la Mancanza di una qualsiasi specificazione e considerata la ratio delle Disposizioni citate, identificabile esclusivamente nell'esigenza di impedire che le acque, defluenti per qualunque motivo ed in qualunque momento nei canali o nei fossi di un fondo, tracimino, per il cattivo stato di manutenzione delle sponde o degli argini, nel fondo confinante. (Conf 3882/81, mass n 414528).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 915, Cod. Civ. art. 916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 917
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)