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Sez. 1, Sentenza n. 43725 del 04/10/2011 Cc. (dep. 25/11/2011) Rv. 251475 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Mancata trascrizione delle intercettazioni - Patologie - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251475-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

L'omessa trascrizione delle intercettazioni telefoniche nella fase delle indagini preliminari, senza che le parti ne abbiano fatto richiesta, non comporta la nullità né l'inutilizzabilità dei relativi risultati, non costituendo essa prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268, comma ottavo, cod. proc. pen., può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)