Sez. 3, Sentenza n. 2603 del 11/01/1983 Ud. (dep. 24/03/1983) Rv. 158051 - 01
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - REATI URBANISTICI - COSTRUZIONE SENZA PREAVVISO E AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI - AMNISTIA - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - PERICOLO CONCRETO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - INSUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO.*
EDILIZIA - ZONE SISMICHE - REATI URBANISTICI - COSTRUZIONE SENZA PREAVVISO E AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI - AMNISTIA - ESCLUSIONI OGGETTIVE - CASI ECCETTUATI - PERICOLO CONCRETO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - INSUSSISTENZA - APPLICABILITÀ DEL BENEFICIO.*
Le violazioni di cui agli artt. 17 e 18 legge 2 febbraio 1974, n. 64 (costruzioni in zone sismiche senza preavviso e autorizzazione dei lavori), non comportano di per sè lesione delle norme poste a tutela della pubblica incolumità né di alcuno degli interessi pubblici specificamente elencati nell'art. 2 lett. C) n. 1 ultima parte del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413. Pertanto esse non sono di per sè ostative all'applicazione dell'amnistia concessa col citato decreto di clemenza. (Conf mass n 152410; (Conf mass n 152394; (Conf mass n 152064, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., DPR 04/08/1978 num. 413 art. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)