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Sez. 3, Sentenza n. 1213 del 20/11/1981 Ud. (dep. 09/02/1982) Rv. 152064 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE - REATI URBANISTICI - AMNISTIA - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI - PERICOLO CONCRETO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.*
Stato
decisa il 1981-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152064-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE - REATI URBANISTICI - AMNISTIA - INAPPLICABILITÀ - CONDIZIONI - PERICOLO CONCRETO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.*

Perché il reato di costruzione abusiva non rientri nella previsione dell'art. 2 lettera C) n. 1 del d.P.R. 4 agosto 1978 n. 413 di concessione dell'amnistia, non è sufficiente che l'edificazione sia stata realizzata in zona sismica, ma è necessario che sussista un pericolo concreto per la pubblica incolumità. (Conf mass n 149402; (Conf mass n 147426).*

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)