Sez. 1, Sentenza n. 12934 del 04/12/1992 (Rv. 479903 - 01)
Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti | Fallimento - Conversione in amministrazione straordinaria - Notifica alle altre parti dopo la rimessione della causa al collegio - Collegio - Interruzione del processo - Dichiarazione - Ammissibilità - Commissario giudiziale dell'amministrazione straordinaria - Costituzione in sede di riassunzione davanti al collegio - Ammissibilità.
Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti
Nel caso in cui, dopo la rimessione della causa al collegio, il curatore del fallimento, contumace, notifichi alle altre parti la conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, l'interruzione del processo è dichiarata dal collegio, ai sensi dell'art. 300, quinto comma, cod. proc. civ., ed al commissario giudiziale dell'amministrazione straordinaria è consentito di costituirsi in sede di riassunzione del medesimo processo davanti al collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)