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Sez. 1, Sentenza n. 4910 del 05/05/1995 (Rv. 492111 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI | Della parte rimasta contumace - Evento interruttivo - Comunicazione alle altre parti - Modalità e soggetti legittimati.
Stato
decisa il 1995-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492111-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI

In caso di perdita della capacità di stare in giudizio (così come in caso di morte) della parte rimasta contumace, l'evento interruttivo del processo deve essere portato a conoscenza delle altre parti, nei modi stabiliti dall'art. 300, quarto comma, cod. proc. civ., ad opera di coloro che possono proseguire il giudizio (nella specie, curatore fallimentare), in quanto l'indicata disposizione è dettata nell'interesse di chi può e deve difendersi in sostituzione della parte contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)