Sez. 3, Sentenza n. 825 del 18/01/2006 (Rv. 587137 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Evento interruttivo verificatosi o notificato dopo la chiusura della discussione collegiale - Efficacia - Condizione - Riapertura dell'istruzione - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Qualora uno degli eventi previsti nell'art. 299 cod. proc. civ. si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione, il che significa - ai sensi dell'art. 12 delle cc.dd. preleggi - che il momento ultimo, entro il quale il procuratore della parte è abilitato a fare la dichiarazione prevista dall'art. 300 cod. proc. civ., non è il momento in cui il giudice istruttore, rimettendo la causa al collegio, dichiara chiusa l'istruzione, ma quello, successivo, in cui è chiusa la discussione davanti al collegio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)