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Sez. L, Sentenza n. 2300 del 03/04/1986 (Rv. 445433 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - PROPOSIZIONE DI UNA IMPUGNAZIONE NON ANCORA DICHIARATA INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - RIPROPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA NON NOTIFICATA AL SOCCOMBENTE - NOTIFICHE DELLA PRIMA IMPUGNAZIONE - MOMENTO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA DETTA RIPROPOSIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445433-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - PROPOSIZIONE DI UNA IMPUGNAZIONE NON ANCORA DICHIARATA INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - RIPROPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SENTENZA NON NOTIFICATA AL SOCCOMBENTE - NOTIFICHE DELLA PRIMA IMPUGNAZIONE - MOMENTO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA DETTA RIPROPOSIZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Il diritto di impugnazione per Cassazione non può ritenersi consumato quando non sia intervenuta pronuncia giudiziale che abbia dichiarato l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, sicché, prima di tale declaratoria, si può proporre altro ricorso in sostituzione del primo viziato, se non sia decorso il termine di legge per proporre il gravame. Peraltro, qualora la sentenza non sia stata notificata, è dalla data di notificazione del primo ricorso - la quale fornisce la prova della legale conoscenza della pronuncia giudiziale - che decorre il termine breve (sessanta giorni) per la proposizione del secondo ricorso. (Conf 5185/82, mass n 423045; (Conf 5153/77, mass n 388775; (Conf 92/77, mass n 383594).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)