Sez. 1, Sentenza n. 12844 del 15/12/1995 (Rv. 495092 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE | Mancato deposito del ricorso - Omessa dichiarazione di improcedibilità - Proposizione di un nuovo ricorso e deposito dello stesso - Termine relativo - Decorrenza - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE
In applicazione dell'art. 387 cod. proc. civ., se l'improcedibilità per mancato deposito del ricorso per cassazione non è dichiarata e i termini di impugnazione non sono ancora decorsi, è possibile proporre un nuovo ricorso e depositarlo nei termini di cui all'art. 369 cod. proc. civ.. La proposizione di tale ricorso è soggetta al termine breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione e non già dalla data che figura apposta sul primo ricorso, atteso che soltanto la notifica di quella può ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza, cui è correlata la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, ed a tale notifica può essere equiparato soltanto un atto avente analogo grado di certezza legale e formale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)