diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5022 del 29/05/1990 (Rv. 467449 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE - MANCATA DICHIARAZIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467449-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE - MANCATA DICHIARAZIONE - RIPROPOSIZIONE DELLA IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - TERMINE - DECORRENZA.*

La proposizione di una impugnazione che sia inammissibile od improcedibile, ma non ancora dichiarata non ne preclude la riproposizione, sino a che non sia decorso il termine per una valida rinnovazione: termine che, nell'ipotesi in cui la sentenza non sia stata notificata al soccombente, decorre dalla notifica della prima impugnazione, la quale fornisce la prova della legale conoscenza della decisione. (Conf 4666/87, mass n 453321, sulla seconda parte; (Conf 2300/86, mass n 445433, sulla seconda parte; (Conf 5185/82, mass n 423045, sulla prima parte; (Conf 92/77, mass n 385594, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 387

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)