Sez. 1, Sentenza n. 1451 del 23/04/1976 (Rv. 380172 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - RELATIVA CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - RELATIVA CONTROVERSIA - PROCEDIMENTO - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA.*
Poiche l'assegno di divorzio non ha natura strettamente alimentare, la controversia che lo abbia ad oggetto non rientra fra quelle di cui alla prima parte dell'art 92 dell'ordinamento giudiziario del 1941, al quale fa riferimento la legge n 742 del 1969 per indicare i casi di inapplicabilita della sospensione feriale dei termini processuali. (Conf 41/76, mass n 378660).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)