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Sez. U, Ordinanza n. 304 del 05/04/1975 (Rv. 374656 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - CONTROVERSIE SU DIRITTI SOGGETTIVI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1975-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374656-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - CONTROVERSIE SU DIRITTI SOGGETTIVI - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Non e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale, sollevata, per contrasto con l'art 24, primo e secondo comma, cost, nei confronti dell'art 26, primo, secondo e terzo comma del RD 16 marzo 1942 n 267, sulla disciplina del fallimento in relazione all'art 23, comma primo dello stesso decreto, nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale anche i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato nelle controversie su diritti soggettivi attribuite alla cognizione e decisione di questo organo nelle ipotesi tipiche previste dalla cennata legge fallimentare. Ed, invero, la struttura complessiva di tale reclamo, sia per la brevita del termine e per la sua decorrenza dalla data del provvedimento del giudice delegato, indipendentemente dall'effettiva conoscenza di esso, da parte dell'interessato, sia per la sommarieta del contraddittorio, sia per la Sede in cui tale reclamo e deciso, sia per la Forma del provvedimento che lo definisce, sia, infine, per la istituzionale non sospensivita del gravame, non sembra garantire sufficientemente ne l'effettiva esercitabilita dell'Azione in giudizio, ne l'adeguata difesa della parte nel corso di questo. (nella specie, il reclamo, deciso dal tribunale con il decreto impugnato per Cassazione era stato proposto da alcuni creditori del fallimento, contro il decreto di approvazione del piano di riparto).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 136, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)