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Sez. 1, Sentenza n. 4628 del 27/10/1977 (Rv. 388236 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECRETI DI NATURA ORDINATORIA O DI NATURA DECISORIA - RECLAMABILITA DAVANTI AL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388236-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - DECRETI DI NATURA ORDINATORIA O DI NATURA DECISORIA - RECLAMABILITA DAVANTI AL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Tutti i decreti del giudice delegato al fallimento, sia che abbiano carattere meramente ordinatorio, sia che abbiano carattere decisorio in quanto incidano su diritti soggettivi, sono reclamabili in tribunale ai sensi dell'art 26 legge fallimentare e solo successivamente, dopo la decisione di merito, e ammissibile, sussistendone le condizioni, il ricorso per Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Costituzione: conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione contro un provvedimento del giudice delegato, suscettibile di reclamo in tribunale, e quindi non definitivo. (nella specie, trattandosi di un terzo inseritosi nella procedura fallimentare mediante la presentazione di un'istanza diretta a provocare un provvedimento del giudice delegato, la suprema Corte ha ritenuto irrilevante la questione di costituzionalita dell'art 26 legge fallimentare, circa l'inadeguatezza del termine per il reclamo per i soggetti interessati ancora estranei alla procedura fallimentare, gia rimessa alla Corte costituzionale). (V 912/76, mass n 379566; (contra 187/76, mass n 374844; (contra 304/75, mass n 374656).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)