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Sez. 2, Sentenza n. 9374 del 07/08/1992 (Rv. 478478 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere | Scrittura privata contenente un contratto per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam" - Mancata sottoscrizione di una delle parti - Produzione in giudizio della scrittura di chi non l'ha sottoscritta - Equipollenza - Deduzione della nullità del negozio prima della produzione della scrittura - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478478-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Forma - Scritta - "Ad substantiam" - In genere

Il principio, secondo cui la produzione in giudizio della scrittura privata contenente un contratto per il quale la forma scritta sia richiesta "ad substantiam" da parte di chi non l'ha sottoscritta, sopperisce a detta carenza, non soffre deroga per il fatto che la nullità del negozio sia stata dedotta dalla controparte prima della produzione, giacché mediante tale attività processuale si determina l'incontro delle volontà dei contraenti nella forma prescritta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)