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Sez. 3, Sentenza n. 1857 del 18/02/2000 (Rv. 534075 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Natura - Rilievo d'ufficio dell'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione - Esclusione - Illegittimità consistente nella violazione dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534075-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa di cui agli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, di accertamento della pretesa sanzionatoria, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la causa "petendi" dell'azione. Questa delimitazione dell'oggetto del giudizio comporta l'impossibilità per il giudice, salve le ipotesi di inesistenza, di rilevare d'ufficio ragioni d'illegittimità del provvedimento opposto che non siano state dedotte dall'opponente. Consegue che anche la violazione del principio di legalità di cui all'art. 1 della legge 689 del 1981 comporta un vizio di illegittimità dell'ordinanza - ingiunzione, che dev'essere fatto valere dall'opponente e non può essere rilevato d'ufficio dal giudice.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)