Sez. 2, Sentenza n. 17403 del 25/06/2008 (Rv. 604099 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Rilevabilità d'ufficio della violazione del principio di legalità di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981 - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione di sanzione amministrativa, ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, è rilevabile d'ufficio l'illegittimità del provvedimento opposto per violazione del principio di legalità di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 689 del 1981, secondo il quale nessuno può essere assoggettato a sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia in vigore al momento in cui ha commesso il fatto. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro, per essere stata abrogata la norma sulla base della quale il provvedimento sanzionatorio era stato emesso).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)