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Sez. 1, Sentenza n. 12374 del 14/12/1993 (Rv. 484730 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere | Opponente - Limitazione della contestazione alla commissione del fatto - Giudice - Inapplicabilità della norma posta a base della violazione - Accertamento d'ufficio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484730-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere

Il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa è delimitato dalla domanda contenuta nell'atto di opposizione con la conseguenza che, ove dall'opponente si contesti unicamente la commissione del fatto materiale costituente l'infrazione, incorre in ultra petizione il giudice dell'opposizione che rilevi d'ufficio la non perseguibilità della violazione per inapplicabilità della norma posta a base della violazione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)