Sez. U, Sentenza n. 11094 del 15/05/2006 (Rv. 588611 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione di risarcimento per danni da guerra conseguenti ad assunto comportamento omissivo della P.A. ai sensi delle legge 27 dicembre 1953, n. 968 - Deduzione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in dipendenza della configurazione come interesse legittimo della situazione giuridica prospettata dall'attore - Incidenza della sentenza n. 500 del 1999 delle sezioni unite - Derivante irrilevanza, in funzione della risarcibilità del danno da illegittimo esercizio della funzione pubblica, della distinzione della posizione giuridica lesa del privato come interesse legittimo o diritto soggettivo - Conseguente riassorbimento delle due categorie nell'unica posizione dell'interesse giuridicamente rilevante - Effetti - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Poiché, a seguito dei principi fissati con la sentenza delle sezioni unite n. 500 del 1999, la tutela risarcitoria di cui all'art. 2043 cod. civ. dipendente da illegittimo esercizio della funzione pubblica è assicurata in relazione all'ingiustizia del danno, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante, indipendentemente dall'atteggiarsi come diritto soggettivo o interesse legittimo della posizione giuridica del privato la cui lesione è fonte del danno, spetta al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda - esulante dall'ambito di applicabilità del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - relativa al mancato riconoscimento dell'indennizzo per danni da guerra secondo le previsioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, assumendo la relativa pretesa risarcitoria del privato comunque la consistenza di diritto soggettivo, costituendo, invece, questione di merito la configurabilità in concreto della responsabilità della P.A., attenendo al riscontro della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito civile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Legge 27/12/1953 num. 968 CORTE COST., Legge 22/10/1981 num. 593 art. 1, Legge 22/10/1981 num. 593 art. 2, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)