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Sez. U, Ordinanza n. 8158 del 05/06/2002 (Rv. 554899 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione "ex" art. 2043 cod. civ. nei confronti della p.a. - Giudizi pendenti al 30 giugno 1998 - In materia non attribuita alla cognizione di altro giudice dotato di giurisdizione esclusiva - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Richiesta di annullamento dell'atto ritenuto illegittimo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554899-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In relazione ai giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998, la domanda, proposta da un privato nei confronti della p.a., di risarcimento del danno derivante dall'atto amministrativo di annullamento di una gara di appalto - concorso di lavori, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo attribuita ad altro giudice dotato in materia di giurisdizione esclusiva estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali consequenziali; né rileva che la domanda contenga anche la richiesta di annullamento del provvedimento amministrativo, atteso che nell'azione risarcitoria per illegittimo esercizio di una funzione pubblica l'atto amministrativo forma bensì oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario in via diretta ed immediata, ma al solo fine di riscontrare la sussistenza di un elemento costitutivo della fattispecie dell'illecito civile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)