Sez. U, Sentenza n. 2206 del 04/02/2005 (Rv. 579018 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione "ex" art. 2043 cod. civ. nei confronti della P.A. - Giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998 - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In ordine alla domanda di risarcimento del danno "ex" art. 2043 cod. civ. da comportamento della P.A. (consistente, nella specie, nella mancata esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ad alloggi costruiti dal privato in virtù della concessione edilizia rilasciatagli), proposta prima delle modificazioni del sistema di riparto della giurisdizione introdotte con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta, in linea di principio, la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo, tale essendo la natura della pretesa risarcitoria, che è distinta dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (la quale può avere natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni, correlate alle diverse forme di protezione, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento). (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno precisato che la configurabilità, nella fattispecie, della responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. è soltanto questione di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)