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Sez. 3, Ordinanza n. 25584 del 24/09/2024 (Rv. 672449-03)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE | Espropriazione di bene locato - Pagamento dei canoni anteriormente alla designazione del custode o alla conoscenza della surroga nella custodia – Efficacia liberatoria nei confronti della procedura – Condizioni – Presupposti ex art. 1189 c.c. – Necessità – Dichiarazioni o quietanze rilasciate dall’esecutato - Valore confessorio - Esclusione. OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - A CREDITORE APPARENTE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672449-03

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE

Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.

Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1189, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)