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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7748 del 28/03/2018 (Rv. 647901 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE | Immobile locato prima del pignoramento - Riscossione e ricezione del canone - Esclusiva legittimazione del custode - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647901-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE

Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 559, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 171, Cod. Civ. art. 2912

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)