Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7748 del 28/03/2018 (Rv. 647901 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE | Immobile locato prima del pignoramento - Riscossione e ricezione del canone - Esclusiva legittimazione del custode - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE
Dopo il pignoramento di un immobile che era stato già dato in locazione, il locatore-proprietario perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione in via esclusiva al custode, fino al decreto di trasferimento del bene.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 509, Cod. Proc. Civ. art. 521, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 559, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 171, Cod. Civ. art. 2912
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)