Sez. 1, Sentenza n. 6065 del 21/11/1979 (Rv. 402784 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI UNA PLURALITA DI PROFESSIONISTI IN UN UNICO STUDIO PROFESSIONALE - RAPPRESENTANZA DEI COLLEGHI DA PARTE DI CIASCUN PROFESSIONISTA E LEGITTIMAZIONE ALLA RICEZIONE DELL'INTERO COMPENSO PER L'OPERA PRESTATA - LIMITI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL PROPRIO ONORARIO DA PARTE DI UNO DEI PROFESSIONISTI - OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DI UN CREDITO VANTATO DAL CLIENTE GENERICAMENTE NEI CONFRONTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI UNA PLURALITA DI PROFESSIONISTI IN UN UNICO STUDIO PROFESSIONALE - RAPPRESENTANZA DEI COLLEGHI DA PARTE DI CIASCUN PROFESSIONISTA E LEGITTIMAZIONE ALLA RICEZIONE DELL'INTERO COMPENSO PER L'OPERA PRESTATA - LIMITI - RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL PROPRIO ONORARIO DA PARTE DI UNO DEI PROFESSIONISTI - OPPOSIZIONE IN COMPENSAZIONE DI UN CREDITO VANTATO DAL CLIENTE GENERICAMENTE NEI CONFRONTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il principio secondo cui, nel rapporto fra cliente e professionisti associati in un unico studio professionale, ciascuno dei professionisti, nell'espletamento dell'incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisce sia per se, sia per i suoi colleghi secondo il principio della rappresentanza, ed e legittimato a ricevere, con effetti liberatori, l'intero compenso per l'opera prestata, opera solo nel caso di pagamento del compenso per una prestazione congiuntamente espletata, ma non puo estendersi a qualsiasi debito o credito contratto dai singoli professionisti, sia pure nell'ambito dell'attivita svolta in Forma associata, stante l'impossibilita di esercitare in Forma societaria l'attivita professionale. Ne consegue che non puo essere opposto in compensazione, al professionista che chiede il pagamento del proprio onorario, un credito vantato dal cliente genericamente nei confronti dello studio professionale, qualora manchi la prova che tutti i professionisti associati abbiano contratto nei confronti del cliente i debiti dedotti in compensazione, o che ne abbiano comunque tutti tratto vantaggio. (V 1936/74, mass n 370166).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)