Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 04/07/1974 (Rv. 370166 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - PROFESSIONISTI ASSOCIATI - RAPPORTO CON IL CLIENTE - UNICITA - PAGAMENTO DEL COMPENSO AD UNO SOLO DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI - POSSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - IN GENERE - PROFESSIONISTI ASSOCIATI - RAPPORTO CON IL CLIENTE - UNICITA - PAGAMENTO DEL COMPENSO AD UNO SOLO DEI PROFESSIONISTI ASSOCIATI - POSSIBILITA.*
Nel rapporto tra cliente e professionisti associati (rapporto che ha solo due parti, il cliente da un lato ed i professionisti dall'altro) ciascuno dei professionisti associati, nell'espletamento dell'incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisce per se e per questi ultimi secondo il principio della rappresentanza. Pertanto il cliente puo corrispondere il compenso convenuto ad uno solo di essi, poiche questi nel ricevere il compenso agisce congiuntamente per se e per i colleghi associati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2238
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)