diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6636 del 31/07/1987 (Rv. 454867 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - RAPPORTO INSTAURATO TRA IL CLIENTE E I PROFESSIONISTI ASSOCIATI IN UNO STUDIO PROFESSIONALE - PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA RECIPROCA TRA QUESTI - OPERATIVITÀ - CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AD UNO SOLO E RICHIESTA DEL MEDESIMO DA PARTE DI UNO SOLO DEI PROFESSIONISTI - LEGITTIMITÀ - MORTE DI UNO DEGLI ASSOCIATI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454867-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE - RAPPORTO INSTAURATO TRA IL CLIENTE E I PROFESSIONISTI ASSOCIATI IN UNO STUDIO PROFESSIONALE - PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTANZA RECIPROCA TRA QUESTI - OPERATIVITÀ - CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AD UNO SOLO E RICHIESTA DEL MEDESIMO DA PARTE DI UNO SOLO DEI PROFESSIONISTI - LEGITTIMITÀ - MORTE DI UNO DEGLI ASSOCIATI - IRRILEVANZA.*

Nell'ambito del rapporto che instaura tra il cliente e i professionisti associati di uno studio professionale, si presume che ciascuno di tali professionisti, nell'espletamento dello incarico ricevuto insieme con i suoi colleghi, agisca, oltre che per sè, anche per gli altri, secondo il principio della rappresentanza reciproca, sicché, in Mancanza di esplicite limitazioni o previsioni in contrario, come il cliente che ha ricevuto la prestazione dai professionisti congiuntamente può corrispondere il compenso a uno solo di essi con effetti liberatori, così ciascuno dei professionisti è legittimato a chiedere l'intero compenso per l'opera prestata, ancorché sia sopravvenuta la morte di uno degli associati, trattandosi di rapporto di mandato e rappresentanza costituito anche nell'interesse del mandatario (art. 1723, secondo comma, cod. civ.). (V 2555/87, mass n 451706; (V 6065/79, mass n 402784; (V 1936/74, mass n 370166).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2238, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)